FAQ tecniche Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
Chiarimenti sull’applicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente di Regione Lombardia del 23/2/2020
1. Come deve essere considerato questo periodo di chiusura forzata ai fini del raggiungimento del minimo orario di frequenza nella formazione professionale?
Per i percorsi IeFP Il periodo di chiusura forzato si configura come assenza giustificata per gli allievi. Nel caso in cui un allievo non raggiunga il minimo orario di frequenza per l’ammissione all’annualità successiva o agli esami, previsto dal Decreto n. 12550/2013 al par. 4.5.2, le ore di chiusura autoritativa concorrono al raggiungimento del minimo orario previsto.
Per quanto attiene invece agli aspetti di rendicontazione e di riconoscimento economico della Dote formazione, qualora la chiusura perdurasse in modo significativo ai fini del raggiungimento del minimo orario previsto, si interverrà con apposito provvedimento. Per i percorsi IFTS e ITS e Lombardia Plus L’attuale sospensione deve essere recuperata secondo una riprogrammazione del calendario.
Per i percorsi ITS è possibile anche adottare la modalità di formazione a distanza. Qualora la chiusura perdurasse in modo significativo, ai fini del raggiungimento del minimo orario previsto, si interverrà con apposito provvedimento.
2. Le Fondazioni ITS possono utilizzare modalità di formazione a distanza?
Nel periodo di vigenza dell’ordinanza, in deroga alla normativa regionale in materia, le Fondazioni ITS possono utilizzare modalità di formazione a distanza. La formazione erogata potrà essere considerata valida ai fini del raggiungimento del numero di ore richiesto per l’ammissione all’esame e considerata ammissibile alla spesa ove sia garantita la tracciabilità rispetto a: – verifica e registrazione dell’erogazione dell’attività didattica, – verifica dell’identità degli studenti e della loro partecipazione all’attività didattica. Verranno fornite le istruzioni per la rendicontazione delle ore svolte via F.A.D.
3. Quali restrizioni si applicano ai contratti di apprendistato?
I contratti di apprendistato sono assimilabili ai contratti di lavoro e soggetti alle disposizioni dirette alle aziende. È sospesa la formazione esterna rivolta agli apprendisti.
4. Anche i viaggi d’istruzione all’estero sono sospesi?
Sì, come previsto dall’ordinanza, punto f), sono sospesi i viaggi d’istruzione, i tirocini e le esperienze all’estero in partenza nel periodo di vigenza dell’ordinanza.
5. E i tirocini extracurricolarim vengono sospesi?
No, i tirocini extracurriculari non rientrano nella attività formative per le quali il punto d) dell’ordinanza del Ministero della Salute ha previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento. Le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro dove il tirocinante è inserito.
Le linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR 7763 del 17/01/2018 prevedono la possibilità di interrompere il tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Per ogni altra situazione di (ti) tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività a cui è possibile attenersi.
In linea generale, l’emergenza in oggetto deve essere trattata come situazione transitoria. Pertanto:
- in caso di chiusura temporanea dell’attività, il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del soggetto che ospita il tirocinante (soggetto ospitante);
- nel caso in cui non venga attivata la sospensione, il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio;
- gli altri casi di assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegati all’emergenza sanitaria sono gestiti, nell’ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (punto. 3.4 “Durata del tirocinio”).
Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti al punto 3.4 delle linee guida (“Durata del tirocinio”), di cui alla DGR sopra indicata, che disciplinano il diritto alla sospensione del tirocinio da parte del tirocinante e la possibilità di sospensione temporanea dell’attività da parte del soggetto ospitante.
Nel caso di tirocini attivati nell’ambito di GARANZIA GIOVANI, se il tirocinante durante il periodo di sospensione non è in smart working deve, al fine dell’eleggibilità della spesa per giorni, recuperare i giorni di sospensione alla fine del tirocinio.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati al paragrafo 3.8 delle Linee guida. Si richiama in ogni caso la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell’ assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.
Infine, si rammenta che attualmente non vi sono divieti riguardo all’attivazione di nuovi tirocini extracurriculari. L’attivazione di nuovi tirocini (e la loro eventuale proroga) deve tenere conto della situazione specifica relativa al singolo soggetto ospitante.
6. Sono sospesi i tirocini curriculari?
Sì, i tirocini curriculari sono parte integrante delle attività formative e pertanto sono sospesi, ivi compresi i tirocini dei corsi ASA (ausiliario socio assistenziale), OSS (operatore socio sanitario), ASO (assistente di studio odontoiatrico), Riqualifica ASA in OSS, MCB (massaggiatore capo bagnino), Ottico.
7. Come va gestita l’interruzione dei percorsi abilitanti e extraobbligo?
L’attuale sospensione deve essere recuperata secondo una riprogrammazione del calendario. Quando sarà definita la procedura informatica per applicare la modifica delle date, sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli interessati.
8. In che modo sarà possibile recuperare questo periodo di interruzione dei percorsi formativi nell’ambito della Dote Unica Lavoro?
Le modalità e i tempi di recupero dei corsi avviati e programmati sono all’attenzione dei nostri uffici secondo soluzioni che potranno essere definite solo al termine della fase di emergenza considerando le diverse casistiche e i volumi interessati.
Aggiornamento 28 febbraio 2020
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