DEFINIZIONE DI TIROCINIO O STAGE
Un tirocinio non è configurato come un contratto di lavoro ma come un progetto formativo ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi di inserimento nel mercato del lavoro e che permette di acquisire delle competenze in merito alla figura individuata da formare, a conoscere in modo più approfondito il settore in cui si svolge e di iniziare a prendere confidenza con le dinamiche aziendali.
QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI ALL’AZIENDA PER ATTIVARE UN TIROCINIO?
La Convenzione e il Piano Formativo Individuale che devono essere stipulati da un soggetto promotore, accreditato ai servizi al lavoro.
La convenzione contiene tutti i dati legali relativi ai due soggetti, promotore e ospitante (azienda) e gli aspetti normativi che regolano il tirocinio stesso. La convenzione può essere individuale o collettiva.
Il Piano Formativo Individuale contiene tutti i dettagli descrittivi del tirocinio e le competenze da formare in relazione alla figura professionale individuata.
CHE VANTAGGI HA UN AZIENDA AD INSERIRE UN TIROCINANTE?
I tirocini sono uno strumento funzionale per favorire l’inserimento lavorativo di giovani che vogliono apprendere delle competenze in base al profilo inserito nel piano formativo, riducendo significativamente gli oneri previdenziali a carico delle aziende.
Rappresentano un ottimo modo per introdurre in azienda persone con nuove idee e nuovi punti di vista. Di solito sono freschi di conoscenze del settore e con tanta voglia di fare; possono essere fonte di idee creative e di soluzioni innovative. Avere la possibilità di plasmare e indirizzare le competenze professionali acquisite durante il percorso di studi.
I tirocini non configurandosi come rapporti di lavoro non prevedono un costo aziendale come quello di un dipendente.
QUANTI TIROCINI CONTEMPORANEAMENTE PUO’ FARE UN’AZIENDA?
Il numero di tirocini in contemporanea sono parametrati al numero di dipendenti, uno da zero a cinque dipendenti, due da sei a venti dipendenti; maggiore di 20 dipendenti: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.
Nel conteggio delle “risorse umane”, relativamente ai tirocini si devono ricomprendere: il o i titolari ’impresa; i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.
QUANTE TIPOLOGIE DI TIROCINI CI SONO?
Sono riconosciute due tipologie di tirocinio: CURRICULARE, svolto durante il percorso di studi, per acquisire crediti formativi funzionali all’ottenimento del titolo di studi. EXTRA-CURRICULARE, al di fuori del contesto del percorso di studi, ma per apprendere le competenze di un profilo professionale indicato nel piano formativo.
QUANTE ORE ALLA SETTIMANA DEVE SVOLGERE UN TIROCINANTE?
Massimo 8 ore giornaliere e massimo 40 ore settimanali
CHI PUO’ FARE UN TIROCINIO ED ESISTE UN LIMITE DI ETA’?
Persone disoccupate oppure persone occupate non a tempo pieno. Non esiste un limite anagrafico.
ESISTE IL TFR PER IL TIROCINIO?
NO, non configurandosi come rapporto di lavoro ma come misura di politica attiva formativa
SONO RICONOSCIUTE LE FERIE IN UN TIROCINIO?
NO, non configurandosi come rapporto di lavoro ma come misura di politica attiva formativa. Tuttavia il tirocinante ha a disposizione una percentuale di assenza su base mensile, che può variare da Regione a regione in base alla normativa vigente.
QUANTE PROROGHE POSSONO ESSERE FATTE?
La proroga può essere consentita all’interno dei limiti temporali indicati dalla Normativa vigente, ovvero per i tirocini extra-curriculari, può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4° relativo alla figura professionale da formare inserita nel piano formativo e per un massimo di 12 mesi.
E’ POSSIBILE CESSARE ANTICIPATAMENTE UN TIROCINIO E COME SI DEVE PROCEDERE?
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta ai tutor sia del soggetto ospitante sia del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
STAGISTA E TIROCINANTE SONO SINONIMI?
SI
QUANTO COSTA UN TIROCINANTE ALL’AZIENDA?
I costi che l’Azienda deve sostenere in caso di inserimento nell’organico di un tirocinante riguardano l’indennità da riconoscere al tirocinante, compresa tra 300 (massimo 4 ore giornaliere) – 500 da 4 ore in poi fino ad un massimo di 800 euro, l’assicurazione INAIL per il tirocinante, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori dell’azienda, e quindi anche agli infortuni in itinere. Il costo relativo alla stesura della documentazione di avvio, variabile e soggettiva definita dal soggetto promotore.
UN TIROCINIO E’ UN CONTRATTO DI LAVORO?
NO, i tirocini non si configurano come un rapporto di lavoro, ma sono una metodologia formativa di politica attiva finalizzata all’acquisizione di competenze da spendersi sul mercato del lavoro.
POSSO ASSUMERE UN TIROCINANTE COME APPRENDISTA?
NO, Tirocinio e Apprendistato sono due cose diverse. Il tirocinio non si configurano come un rapporto di lavoro mentre L’APPRENDISTATO è un un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani – definizione dell’art. 1, comma 1 del Testo Unico sull’Apprendistato. Si tratta di un rapporto a “causa mista”. Oltre alla prestazione lavorativa, il contratto di apprendistato è caratterizzato da un elemento imprescindibile che è la formazione dell’apprendista. Questa coesistenza tra prestazione lavorativa e formazione lo configura come contratto a “causa mista”.
COME FACCIO AD ASSUMERE UN TIROCINANTE?
E’ improprio parlare di assunzione di un tirocinante, non essendo il tirocinio un contratto di lavoro. Per attivare un tirocinio extra-curriculare, prima di tutto l’azienda deve rivolgersi ad un Soggetto Promotore Accreditato e Qualificato che avrà il compito di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo. L’attivazione di un tirocinio ha come condizione indispensabile la triangolazione di tre soggetti: IL TIROCINANTE (o STAGISTA), IL SOGGETTO OSPITANTE (L’AZIENDA) e il SOGGETTO PROMOTORE (l’ENTE ACCREDITATO)
QUALI SONO I DOCUMENTI CHE REGOLAMENTANO UN TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE?
Il tirocinio è regolamentato da due documenti: la convenzione e un progetto formativo individuale (PFI), sottoscritti da tutte le tre parti.
Convenzione e piano formativo individuale sono sottoscritti dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante. La convenzione può essere individuale o collettiva. Nella convenzione sono riportate le regole e i diritti e doveri in base alla normativa vigente. Il progetto formativo individuale contiene tutti i dettagli descrittivi del tirocinio e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione del Quadro regionale degli standard professionale di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809.
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