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Tirocinio aziendale: tutto quello che c’è da sapere

Il Tirocinio o Stage è uno strumento di Politica Attiva del Lavoro ed è considerato un canale di primo ingresso nel mercato del lavoro. Non si configura come un rapporto di lavoro subordinato. 

Attraverso il percorso del Tirocinio Aziendale, lo Stagista usufruisce di un periodo di orientamento al lavoro e di formazione prevalentemente pratica utile ad acquisire una “professionalità”. Questo strumento risulta essere molto utile per gli Stagisti, perché permette loro di verificare sul campo le proprie competenze e definire meglio il proprio obiettivo professionale. I Tirocini, pur non costituendo un rapporto di lavoro, hanno lo scopo di accompagnare lo stagista all’inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro.

Quali sono le tipologie di Stage in azienda?

Un Tirocinio Aziendale può essere svolto durante il percorso di studi (curriculare) oppure dopo aver conseguito il diploma di laurea (extra-curricolare).

  • Tirocinio Curriculare: ovvero percorso di apprendimento formale inserito all’interno di un piano di studio delle università o degli istituti scolastici. Questa tipologia di tirocinio non serve ad affinare il suo processo di apprendimento; va da sé che il giovane che vuole intraprendere questo tipo di tirocinio deve essere uno studente iscritto al corso di studio attivato da chi promuove il tirocinio stesso. Non è prevista un’indennità di partecipazione mensile.
  • Tirocinio Extra-Curricolare: ovvero un periodo di orientamento e formazione pratica in azienda, di norma svolto nella fase di transizione tra studio e lavoro, in ogni caso esterno al percorso di studi. E’ prevista un’indennità di partecipazione mensile, il cui importo varia in base alla normativa regionale vigente.

Quali sono i soggetti coinvolti nell’attivazione dello stage?

L’attivazione di un tirocinio è subordinata alla precedente stipula di una convenzione tra l’ente che promuove l’attività formativa e il soggetto ospitante il percorso formativo stesso. Dovrà esserci corredato un Piano Formativo, redatto a sua volta dall’ente ospitante e dal tirocinante, dove saranno specificati gli obblighi e i doveri di entrambe le parti. 

Le funzioni degli enti coinvolti: 

  • Soggetto Promotore: definisce, supporta la progettazione del piano, attiva e monitora tutte le fasi di svolgimento del tirocinio. S.A. Studio Santagostino in qualità di soggetto accreditato in Regione Lombardia può attivare tirocini come soggetto promotore.
  • Ente Ospitante: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura privata presso il quale viene realizzato il tirocinio. L’azienda inoltre deve nominare un tutor di riferimento da affiancare al tirocinante per tutta la durata dello stage
  • Tirocinante: è il soggetto coinvolto, che dovrà rispettare le indicazioni definite nel piano formativo. Lo stagista, qualora non l’avesse già fatto, dovrà rilasciare la DID (dichiarazione di disponibilità al lavoro). Questa procedura può essere eseguita in autonomia dalla persona recandosi al CPI (centro per l’impiego) di residenza e/o domicilio oppure direttamente online sul sito di MYANPAL. S.A. Studio Santagostino può supportare la persona, provvedendo direttamente al rilascio della DID.

Quanti tirocini si possono attivare contemporaneamente?

Generalmente è la normativa regionale a stabilire un numero massimo per l’attivazione di più tirocini contemporaneamente all’interno della stessa azienda.

I range di riferimento sono i seguenti:

  • ente ospitante con 0-5 dipendenti è possibile attivare un tirocinio per volta
  • per un ente ospitante con 6-20 dipendenti è possibile attivarne al massimo due contemporaneamente
  • aziende con più di 20 dipendenti, la quota limite di tirocini attivabili è pari al 10% del numero totale dei dipendenti

In quali casi non è possibile attivare un tirocinio?

Vi sono però dei casi in cui, per evitare che le aziende abusino di questa forma di inserimento, non è possibile attivare un tirocinio. Nello specifico non è possibile attivare uno stage nei seguenti casi

  • sostituzione di dipendenti in ferie, malattia o maternità
  • per far svolgere ad un tirocinante attività di bassa specializzazione, che non richiedono quindi l’attivazione di un percorso formativo
  • se nei due anni precedenti, tra azienda e tirocinante c’era già stato un rapporto di lavoro o collaborazione
  • per ovviare a carenze di organico in periodi di alta intensità lavorativa

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