FONDIMPRESA Avviso 4/2016 – Formazione neoassunti disoccupati e inoccupati da assumere
Con l’Avviso 4/2016 e nell’ambito delle iniziative di politiche attive del lavoro, Fondimpresa ha stanziato 15.000.000,00 di euro per la realizzazione di Piani formativi condivisi rivolti alla formazione di dipendenti neoassunti in imprese aderenti o di disoccupati o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti al termine del percorso formativo, comprese le persone richiedenti asilo.
Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul “Conto Formazione” dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2017 fino al 30 giugno 2017.
Elementi salienti dell’Avviso
I Piani formativi finanziati possono essere sia aziendali sia interaziendali e riguardare anche ambiti multi regionali per le imprese di ogni dimensione (micro, piccole, medie e grandi). E’ in ogni caso escluso l’utilizzo del voucher formativo (partecipazione del/i lavoratore/i a corsi a catalogo, anche se realizzati presso l’azienda titolare del Piano).
L’intervento di Fondimpresa si attua con la concessione di un contributo aggiuntivo del Conto di Sistema fino all’importo massimo di 100.000 euro per azienda, nel rispetto del limite consentito dal regime di aiuti ad essa applicabile.
Le imprese aderenti che richiedono il contributo del Conto di Sistema devono cofinanziare con le risorse del proprio Conto Formazione, nel limite delle disponibilità esistenti su tale conto per tutte le proprie matricole INPS aderenti a Fondimpresa, secondo le modalità e le condizioni previste dall’Avviso all’art. 6, per il 20% del costo del piano ammissibile a finanziamento Ambito A – PMI Micro, Piccole, Medie imprese e per il 50% Ambito B – GI Grandi imprese.
Nel periodo di vigenza dell’Avviso ciascuna azienda aderente, in possesso di tutti i suddetti requisiti, può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa per un solo Piano formativo, aziendale o interaziendale, assicurando almeno 40 ore di formazione per ciascun partecipante in una o più azioni formative di durata complessiva non inferiore a 40 ore, nel limite del massimale di contributo per azienda e per lavoratore riportato nell’articolo 6 e nel rispetto di tutti i requisiti previsti.
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